| LA POLITICA AL CONVEGNO |
INTRODUZIONE
Anche la politica ha avuto un suo ruolo
nei lavori del Convegno e non poteva essere altrimenti visto il tema trattato e le sue
implicazioni, anche alla luce dei recenti Rapporti Parlamentari belga e francese, alle
prese di posizione del Governo tedesco nei riguardi di alcune "minoranze
religiose", al recente rapporto del Ministero degli Interni Italiano, ecc.
Questo tema è stato trattato da alcuni relatori, che hanno avuto modo
di criticare anche in modo radicale le conclusioni dei rapporti Parlamentari belga e
francese, ma ci sono stati anche interventi di esponenti politici italiani degni di nota.
Era prevista la presenza, allapertura dei lavori,
dellAssessore alla cultura della Regione Piemonte, Giampiero Leo. Lassessore,
assente al mattino per una indisposizione, ha tuttavia salutato i Convegnisti durante i
lavori delle sessioni pomeridiane accompagnato dal direttore del CESNUR, M. Introvigne,
che ha sottolineato come lassessorato abbia dato un notevole contributo alla
realizzazione del Convegno. Nel suo saluto Giampiero Leo si scusava per non essere
intervenuto al mattino come previsto, sottolineava linternazionalità del Convegno,
la presenza di personalità di spicco coinvolte e dichiarava di essere molto contento per
questi due motivi : "
Per la possibilità di dialogo che è la cosa più
importante che vi sia al mondo, solo così si evitano tragedie, e poi per laltissimo
livello culturale. Trovare una intelligenza del cuore, una intelligenza della cultura
insieme così è formidabile. Per questa ragione è stata una delle iniziative alle quali
come assessorato abbiamo dato più credito. Cè infine la stima personale per me
enorme per Massimo Introvigne che è uno dei massimi esperti mondiali, ma che ha raccolto
intorno a sé in questo Convegno veramente personalità. Io conto che questi Atti siano un
patrimonio preziosissimo per tutte le persone di cultura e di buona volontà. Grazie
infinite per essere qui e buon lavoro" (1).
Ci sono stati, inoltre, due interventi di un certo rilievo, quello
dellOn. Ernesto Caccavale (esponente attivo nella discussione al parlamento Europeo
a proposito di un documento sulle "sette") e quello dellOn. Domenico
Maselli (che è stato relatore del progetto di legge del governo italiano sulla libertà
religiosa) durante il Banchetto "La politica della libertà religiosa".
LEuropa e le"minoranze religiose"
Relazione dellOn. Caccavale (2)
Nella sua relazione, lOn. Caccavale, parlando a
braccio, ha trattato il tema "Il Parlamento Europeo e il problema delle
"sette". Deputato al Parlamento europeo da quattro anni ha espresso le sue
posizioni politiche rispetto al tema delle "minoranze religiose".
Egli ha illustrato il suo punto di vista sugli ultimi avvenimenti che
in Europa hanno riguardato il fenomeno delle "minoranze religiose". Gli episodi
dei suicidi collettivi hanno provocato una grande ondata di emozione non solo nei paesi
nei quali si sono verificati, ma anche nel Parlamento Europeo. I Rapporti delle
commissioni parlamentari belga e francese sono anchessi frutto di questa reazione
emotiva scatenata dai suicidi/omicidi collettivi. Tali rapporti hanno purtroppo avuto come
risultato quello di produrre liste che assomigliano a liste di proscrizione, che sono
state criticate anche dalle Conferenze Episcopali.
Al Parlamento Europeo la reazione emotiva ha dato limpulso per
lapprovazione di una risoluzione, quella del 29 Febbraio 1996, nella quale è stata
costituita una commissione, la Commissione delle Libertà Pubbliche, con lincarico
di studiare il fenomeno e proporre riflessioni e conclusioni. La relazione finale della
Commissione, che è stata affidata a una esponente parlamentare austriaca, Berger, ha
avuto un iter travagliatissimo. La Commissione doveva presentare la risoluzione alla
sessione plenaria del Parlamento Europeo, ma, dopo due anni e mezzo di lavori, nei quali
la risoluzione è stata discussa ed emendata dai membri della Commissione, i 630 membri
del Parlamento Europeo non l hanno mai votata.
LOn Caccavale, che è un membro della Commissione incaricata dal
Parlamento Europeo, attribuisce questo ritardo alla diatriba che si è scatenata intorno a
questo argomento e a pressioni non ben precisate, ma attribuite ai tedeschi.
Allinterno della Commissione ci sarebbero state tentazioni liberticide alle quali
lui e altri membri hanno cercato di resistere. Egli ha affermato: "Tutti quelli
che come me erano preoccupati della svolta liberticida hanno sottolineato che la categoria
di setta è tanto generica da prestarsi ad ambiguità ed abusi o ad essere usata per
proporre discriminazioni sottili e non, e quindi a violazioni della libertà religiosa.
Non voglio dire che non ci siano organizzazioni criminali, ma il fatto stesso che ci sia
qualcuno che possa incaricarsi, anche la persona più in buona fede, di fare una lista
nella quale mettere quelli pericolosi e non pericolosi, voi capite che questo diventa
un arma letale nelle mani di una concezione etica dello Stato. Cosa che è
lopposto di ciò che dovrebbe essere lo Stato. Lo Stato moderno è liberale e non
etico, che stabilisce, in base a concetti generici e ambigui, quello che va bene e quello
che non va bene
io aggiungo che i cristiani prima dei primi secoli romani erano
considerati delle sette clandestine fuorilegge. Il rischio che si compilino le liste nelle
quali vengono messi tra i pericolosi quelli che hanno il solo torto di essere diversi o
comunque minoritari è un pericolo che va sventato. Qual è la soluzione? Non
cè, ma lunica è andare a scandagliare ad uno ad uno cosa fanno questi
movimenti. E troppo facile fare le liste di proscrizione
Gli Stati
dellUnione Europea danno grande importanza alla libertà di religione e anche questo
è stato fortemente richiamato dalla collega Berger per determinare quali organizzazioni
si richiamano a giusto titolo alla libertà di religione e quali no
".
Il primo problema che si è presentato alla Commissione è stato
quello di definire la parola "setta", parola che assume sempre valenza negativa.
Cè anche chi unisce inevitabilmente la parola "setta" alla parola
"satanica". Il fatto di distinguere le cosiddette "sette" dalle
organizzazioni malavitose che violano le leggi è molto difficile. Dopo il problema della
definizione, cioè di intendersi sulle parole da usare, cè anche quello di prendere
delle iniziative, decidere, cioè, in che modo gli Stati possono o debbono intervenire in
vicende che coinvolgono le libertà individuali e specialmente la libertà di religione
nei singoli Stati.
LOn. Caccavale ha poi fornito alcuni dati sulla situazione dei
diversi Paesi Europei. In Grecia non esistono dati concreti e lunica setta
riconosciuta sono i Testimoni di Geova, in Svezia non esistono dati concreti, in
Portogallo ci sono dati riguardanti solo una setta proveniente dal Brasile che ha destato
una certa attenzione, in Austria, secondo i dati forniti dalla commissione austriaca,
50.000 persone appartengono a una setta mentre 200.000 vanno ascritte a movimenti
religiosi di vario genere. In Olanda non ci sono dati concreti, in Inghilterra ci sono
pochi dati, ma si sta pensando di fare una ricerca sullinfluenza dei massoni nella
politica e nel diritto. In Spagna sono segnalate 40 o 50 sette, ma non è possibile
fornire il numero degli aderenti. In unaltra pubblicazione si parla di un totale di
300 e 600 sette che sono quelle che Introvigne definisce le "religioni fai da
te", che avrebbero tra 150.000 e 300.000 aderenti. Il Parlamento Spagnolo parla di
700.000 giovani vicini a questi movimenti religiosi. Più notizie si hanno per quanto
riguarda la Germania, il Belgio la Francia e la Danimarca. In questi paesi ci sono state
più polemiche e le reazioni emotive, dopo gli eventi del 1994 e 1995, sono state più
forti. La Commissione Parlamentare tedesca ha affermato che ci sono 820.000 persone che
appartengono a questi movimenti religiosi e ideologici, ma scarse sono le notizie sul tipo
di gruppo, le denominazioni e le caratteristiche. Questa commissione ha respinto la
classificazione dei gruppi in base alle denominazioni. Secondo i dati da essa forniti,
l1,7 % delle persone intervistate ha ammesso di aver partecipato una volta nella
vita a manifestazioni di NMR o ideologici o di aver fatto ricorso alle loro proposte come
meditazioni, training spirituali, corsi di assistenza, ecc. La cifra complessiva è di
1.200.000 persone. Le caratteristiche di queste persone sono: istruzione superiore, classe
sociale medio-alta con un reddito nella media di 3000 marchi tedeschi ( circa 3.000.000 di
lire), fascia di mezza età, abitanti di grandi città. La Commissione Belga ha censito
157 sette che dovrebbero essere sorvegliate senza indicare quanti sono gli appartenenti e
cosa fanno. In Francia è stata stilata un altra lista che ha suscitato
preoccupazione : 172 sette sarebbero le organizzazioni madre e le filiali sarebbero 800,
gli aderenti 160.000, i simpatizzanti 100.000. Tutti questi dati sono stati reperiti da
Berger con molta fatica.
L On. Caccavale ha concluso con due considerazioni politiche : la
prima è che fare le liste è insufficiente e pericoloso, unanalisi va fatta caso
per caso, deve andare a fondo e basarsi su tutte le informazioni, ascoltando cioè sia chi
è soddisfatto del gruppo a cui appartiene sia chi non lo è. Se la politica intende
occuparsi di questo tema non può che farlo avendo il massimo delle informazioni
possibili. Spesso, invece, queste commissioni parlamentari non hanno avuto un largo
spettro di fonti, privilegiando le associazioni di difesa, le associazioni antisetta. Alla
base di questi rapporti c è il resoconto degli ex membri, quelli ostili,
sostanzialmente. Per far comprendere lerrore delle Commissioni che hanno utilizzato
queste fonti lOn. Caccavale ha fatto questo paragone:" E come se
volessimo giudicare la Chiesa Cattolica sulla base dei resoconti degli ex preti".
Un altro problema è quello dei reati che vengono ascritti alle nuove
organizzazioni religiose. A questo proposito lOnorevole ha affermato : "Essi
sono reati inquietanti, perchè si pongono sul piano psichico e non su quello obiettivo.
Anche la Berger, nel suo rapporto, sotto la pressione fortissima dei tedeschi, compie
questo errore, quello di parlare esplicitamente di integrità fisica o psichica. Se fosse
arrivato in plenaria questo rapporto, io avevo già presentato un emendamento per
cancellare la parola "psichico" dal rapporto, perchè quando si parla di
integrità psichica è facile arrivare alle teorie del lavaggio del cervello. Il lavaggio
del cervello esisteva nellordinamento giuridico italiano e si chiamava
"plagio". La Corte Costituzionale lo ha eliminato, perché è incompatibile con
una costituzione democratica, nel 1981. Sulla base dellesperienza italiana
introdurre norme che parlano di lavaggio del cervello e quindi di manipolazioni mentali è
assolutamente inopportuno. Sono colpe sfuggenti, difficili da definire, sono colpe di cui
possono essere accusati facilmente coloro che non sono dalla parte dei vincitori e dei
giusti, e quindi le minoranze e i diversi. E quello che avveniva nei gulag
Io
credo che esistono già nei nostri codici italiani ed europei gli strumenti giuridici
normali
per i quali non è necessario, anzi è controproducente e pericoloso creare
nuovi reati così vaghi, senza voler minimizzare le tecniche di propaganda disoneste e
truffaldine da parte di questi movimenti. Ogni volta che lo Stato vuole intervenire nella
sfera individuale della persona rischia di compiere un rimedio che è peggiore del
male".
Riflessioni
La relazione dellOn. Caccavale,
perfettamente in linea con la prospettiva del Convegno, ci ha dato loccasione di
approfondire alcuni temi interessanti.
Tralasciamo molte delle questioni accennate dallOnorevole perché
su di esse ci siamo soffermati in altra sede, come per esempio la critica alle commissioni
parlamentari Belga e Francese, e dedichiamo qualche breve considerazione, invece,
allabolizione del reato di plagio da parte della Corte Costituzionale Italiana
(sentenza del 9 aprile 1981, n.96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 158 dell8
Giugno 1981) che dichiarò lillegittimità costituzionale dellart. 603 del
Codice Penale. Con questa sentenza la Corte eliminava il plagio dal novero dei crimini
previsti dal nostro c.p.
Per evitare fraintendimenti riguardo a questa sentenza citata molto
spesso quando si parla di reati ascrivibili al cosiddetto "lavaggio del
cervello", abbiamo pensato di chiarificare qualche aspetto della vicenda utilizzando
gli atti del Convegno "La persuasione socialmente accettata, il plagio e il
lavaggio del cervello" svoltosi nel 1990.
Sceglieremo solo qualche brano tratto da alcune relazioni che ci
aiuteranno a fare un po di luce sugli avvenimenti che portarono alla decisione della
Corte Costituzionale. Il dott. Pietro Sarteschi, nella sua Introduzione riporta una parte
della sentenza nella quale si affermava: "lesame dettagliato delle varie e
contrastanti interpretazioni date dallart. 603 del C. P. nella dottrina e nella
giurisprudenza, mostra chiaramente limprecisione e lindeterminatezza della
norma, limpossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e
razionale, e pertanto la assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione.
Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo
essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza di un essere umano da un altro
essere umano, mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne lintensità"
(3).
E evidente, da queste parole, che labolizione del reato di
plagio non è stata motivata dalla considerazione della inesistenza di forme di
condizionamento psicologico (di diverso tipo e intensità), materia riservata agli
specialisti e non certo di competenza della Corte Costituzionale, ma dal fatto che questo
reato, così come era definito, si prestava ad equivoci ed ad arbitrarie interpretazioni.
Lallora Presidente della Corte Costituzionale, Dott. Leonetto
Amadei, è intervenuto al Convegno ed ha presieduto la prima giornata dei lavori. Egli,
difendendo la sentenza ha affermato:" La Corte Costituzionale ha rilevato che, ai
fini della tutela di quel sommo bene che è la libertà personale, la legge incriminatrice
deve farsi carico di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo da
mettere il giudice nella condizione di poter esprimere un giudizio di corrispondenza tra
il fatto e la norma di legge.
Detta norma, così come descritta, è stata dalla
Corte giustamente considerata come imprecisa ed indeterminata , tale da rendere
impossibile di attribuirle un contenuto oggettivo coerente e razionale, con la conseguenza
che arbitraria apparirebbe una sua concreta applicazione" (4).
Se il reato di plagio è stato dichiarato "costituzionalmente
illegittimo" è, dunque, perché si presentava in modo impreciso ed indeterminato.
Ma, come era effettivamente interpretato questo reato? Cosa si intendeva con la parola
"plagio"? Secondo il Dott. Giovanni Flora, quando era in vigore lart. 603
del c.p. "erano state elaborate in via interpretativa tre diverse concezioni di
plagio
". Egli afferma che la giurisprudenza era orientata ad interpretarlo
come la
"instaurazione di un dominio psichico, indotto mediante suggestione
con conseguente eterodirezione della volontà e, secondo alcuni, determinazione di
uno stato di incapacità di intendere e di volere
" (5)
Flora aggiunge, inoltre, che dopo l abolizione dellart. 603 (che ha comunque
lasciato inalterate tutte le problematiche penalistiche relative al plagio) si pone il
problema di "
tutelare penalmente lintegrità della persona psichica
da determinate condotte aggressive
" (6) e quindi è
necessario pensare alla definizione di un reato che abbia caratteristiche tali di
determinatezza e comprensibilità che siano tali non solo per il giudice ma anche per il
cittadino.
Anche il Dott. De Fazio ha evidenziato, nella sua relazione, come molte
polemiche abbiano fatto seguito alla abolizione del reato di plagio a causa della
contrapposizione di tesi favorevoli e sfavorevoli alla sentenza della Corte
Costituzionale. Egli afferma che "
la cancellazione del reato di plagio,
così come era formulato dallart. 603 C.p. , non può essere ovviamente intesa come
negazione del plagio sul piano fenomenico" (7). Egli tra
laltro ribadisce lattualità del problema che è "... una realtà sul
piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà
individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dellidentità
personale. La questione è dunque aperta
" (8)
Intervenendo sul tema della "circonvenzione di incapace",
attualmente presente nel codice penale, precisava che esso rientra, a differenza del reato
di plagio, tra i delitti contro il patrimonio mediante frode , al pari della truffa ecc.
Esso prevede"
vari e diversi meccanismi di coazione della volontà e di
captazione del consenso, volti a indurre una persona a compiere un atto che comporti
qualsiasi effetto giuridico per sé o per gli altri dannoso" (9).
Il Dott. De Fazio concludeva la sua relazione con questa considerazione
interessante e, a nostro avviso, anche equilibrata : "Con la sentenza n. 98
dell8.6.1981 della Corte Costituzionale, sono stati infatti celebrati
irrevocabilmente i funerali dellart. 603 C.p., ovvero del reato di plagio ma non del
plagio, che resta una realtà nellambito dei rapporti interpersonali. Senza alcun
rimpianto per la fattispecie abolita, che era giuridicamente evanescente ed insostenibile
e fonte di possibili errori ed abusi in sede giudiziaria, occorre dunque riconoscere che
si è realizzato un vuoto di tutela della personalità nei riguardi delle dinamiche
plagiarie, vuoto che andrebbe in qualche misura colmato
" (10).
La vicenda dellabolizione di questo reato va inquadrata, dunque,
in un contesto molto più complesso di quello che appare dalle parole dellOn.
Caccavale. I fattori che hanno portato allabolizione del reato sono molteplici,
successivi anche ad una sentenza clamorosa nei riguardi del cosiddetto "caso
Braibanti", e il fatto dellabolizione del reato non annulla le problematiche
inerenti a quel reato e ai processi di condizionamento psicologico che si verificano
effettivamente, e oltre ogni ragionevole dubbio, in molti settori delle relazioni
interpersonali, tra i quali cè anche il particolare tipo di relazione psicologica
che intercorre tra adepto e leader carismatico.
Una seconda considerazione ci preme farla a proposito del paragone che
lonorevole fa quando, criticando le Commissioni Parlamentari che avrebbero dato
troppo spazio alle testimonianze degli ex membri divenuti ostili ai gruppi che hanno
lasciato, dice :" E come se volessimo giudicare la Chiesa Cattolica sulla
base dei resoconti degli ex preti". Ci soffermiamo su questo paragone poiché ci
è capitato di leggerlo e sentirlo ripetere spesso, ma a noi non sembra affatto
"calzante".
Se fosse possibile intervistare i giovani e meno giovani che hanno
lasciato il sacerdozio cattolico, ci viene il serio dubbio che le loro
"lamentele" sarebbero dello stesso tenore di quelle dei cosiddetti
"apostati". Ci è capitato anche di parlare con qualche "ex prete" ed
abbiamo sentito da loro delle considerazioni pacate riguardo alla loro incapacità di
accettare la legge del celibato, oppure la difficoltà di rendere obbedienza al proprio
vescovo, oppure il problema di dedicarsi al ministero senza interruzioni, o anche
semplicemente il riconoscimento che la strada indicata non era quella giusta. Alcuni
criticano anche la gestione dei seminari, le regole da osservare nella vita comunitaria,
che possono essere viste come limitative, e così via. Dunque, anche se si volesse
"giudicare" la Chiesa Cattolica utilizzando SOLO
le testimonianze degli "ex preti" non ci sembra che ne verrebbe fuori una
immagine di Chiesa come quella di un culto "distruttivo" che condiziona i suoi
membri attraverso un reclutamento truffaldino, o tenendoli dentro lorganizzazione
con minacce e punizioni, o che impedisce loro di andare via attraverso ricatti affettivi o
materiali. Quando un giovane varca la soglia di un seminario sa dove sta andando e cosa lo
aspetta, sa che gli sarà richiesto il celibato e una vita dedicata a Dio e al prossimo,
sa che dovrà rispettare delle regole e vivere una vita cristiana per essere esempio dei
suoi fratelli, sa che dovrà essere sempre a disposizione per amministrare i sacramenti
senza limitazioni di tempo, sa in quale dottrina dovrà credere e come dovrà annunciarla,
sa anche che la sua vita non è finita e che la sua scelta definitiva dovrà essere
sorretta dalla preghiera, dallimpegno e dal sacrificio. Se tutto questo non sarà
sufficiente egli potrà ritirarsi e nessuno lo farà oggetto di "rappresaglie"
per questo.
Certamente intervistare solo ex preti non darebbe una immagine del
tutto positiva della Chiesa Cattolica, o meglio della esperienza che di essa lex
prete ha fatto. Ma per quanto essa sia negativa non sarebbe mai paragonabile a quella che
viene fuori dai racconti degli ex membri che decidono di testimoniare abusi a loro avviso
subiti nel gruppo del quale facevano parte. E di importanza vitale, comunque, quando
si vuole conoscere a fondo una organizzazione, qualunque essa sia, prestare attenzione a
tutti i racconti, sia di coloro che sono nel movimento sia di coloro che ne sono usciti,
facendo attenzione a non sottovalutare quelle informazioni supportate da prove e
documentazioni certe che gli "apostati" producono contestualmente
alle loro testimonianze e che gli altri membri e i vertici delle organizzazioni
potrebbero, invece, avere interesse a negare e nascondere.
In quanto allaffermazione secondo la quale anche i cristiani
erano considerati membri di una setta clandestina fuorilegge e che non bisogna
assolutamente fare gli stessi errori di 2000 anni fa nei riguardi di quella che allora era
una "minoranza religiosa", ci permettiamo di far osservare che il paragone,
ancora una volta, non è pertinente. Infatti, è vero che i primi cristiani erano una
setta, nel senso che erano un gruppo minoritario staccatosi dalla radice giudaica e
seguaci di Gesù di Nazaret, da loro creduto il Messia atteso da secoli dal popolo
dIsraele. E anche vero che vennero perseguitati ingiustamente e sacrificati
cruentemente, e, come loro, la storia ci ha "regalato" altri massacri di uomini
inermi colpevoli solo di essere diversi, cioè minoranze etniche, religiose o politiche
che, lungi dal nuocere alla società ,sono state "usate" da uomini di potere al
servizio di una strategia della violenza e della sopraffazione che qualche volta ci fa
vergognare di essere tutti della stessa razza, quella umana ...
... ma cosa centra questo con le cosiddette
persecuzioni delle quali sarebbero oggi oggetto le "minoranze religiose" di cui
lonorevole sta parlando?
Cè un enorme divario, infatti, tra i due termini di paragone e
una profonda differenza tra i contesti storici messi in parallelo.
La storia è memoria vivente ed esige rispetto, specialmente quando è memoria drammatica di ingiustizie e massacri di vittime innocenti.
"Politica" e "Libertà Religiosa" a banchetto.
Venerdì 11 Settembre 1998 si è tenuto
il Banchetto "La politica della libertà religiosa", un momento
particolarmente importante del Convegno Internazionale del CESNUR, al quale ho partecipato
volentieri e durante il quale ho avuto modo di gustare, tra le altre cose, anche una cena
veramente ottima. E stata per me un occasione per fare conoscenza e scambiare
esperienze con le persone con le quali ho avuto il piacere di sedere allo stesso tavolo,
tra le quali cera anche lo staff del CESNUR.
Al Banchetto hanno partecipato, oltre a Massimo Introvigne, Direttore
del CESNUR, che ha fatto gli onori di casa, LOn. Maselli, che ha presentato la sua
relazione, lo staff del Cesnur, alcuni illustri Relatori del Convegno, il portavoce della
Chiesa di Scientology in Italia Fabio Amicarelli, rappresentanti di "minoranze
religiose", osservatori, curiosi e semplici convegnisti.
Lo scopo era quello di informare i partecipanti circa lo stato attuale
della legislazione italiana a proposito di difesa della libertà religiosa e dei suoi
possibili futuri sviluppi.
Raimonda Casari, Consigliere Regionale, avrebbe dovuto introdurre e
presiedere il banchetto, ma era assente. Ha inviato, però, una relazione che è stata
letta (11). In questa relazione, si ribadiva limpegno della
Regione Piemonte a sostenere con fondi pubblici le iniziative del CESNUR sempre
significative e di alto livello culturale. Il Consigliere riaffermava anche la sua fiducia
nei riguardi del CESNUR e del suo direttore M. Introvigne, nonostante certi attacchi
rivolti recentemente al CESNUR secondo i quali esso sarebbe una organizzazione di difesa
dei culti e farebbe parte di chissà quali complotti. Queste accuse gratuite non venivano
prese in alcuna considerazione, anzi si ribadiva la fiducia al CESNUR e si formulavano i
migliori auguri sia per il proseguimento del Convegno sia per le attività che sarebbero
state intraprese in futuro.
L intervento dellOn. Maselli era sul tema : "La
nuova legge italiana sulla libertà religiosa". Egli, parlando a braccio, ha
annunciato che entro la fine di Settembre sarebbe stata siglata lintesa con i
Testimoni di Geova e i Buddisti. Questa intesa doveva essere siglata il 22 Luglio e non lo
è stata semplicemente per motivi tecnici, perchè la persona incaricata non era
disponibile. La firma definitiva ci sarà entro Dicembre 1998.
LOn. Maselli ha mostrato molto entusiasmo nei riguardi di questa
iniziativa finalmente portata a termine dopo le intese già firmate con i Valdesi, le
Assemblee di Dio e gli altri. Poi ha raccontato questo episodio : ai tempi del governo
Berlusconi, durante una visita del Presidente Clinton, quando non ancora era stata siglata
lintesa con i Battisti, lOn. Maselli aveva sollecitato una celere chiusura
della trattativa e scherzando con lOn Berlusconi ricordava di avergli detto:
"Ma come, viene Clinton, e noi non abbiamo ancora definito lintesa con i
Battisti? Siamo ancora a questo punto?" Berlusconi, secondo il racconto dellOn.
Maselli, si sarebbe subito affrettato a concludere questa intesa nel più breve tempo
possibile. Naturalmente gli illustri ospiti, specialmente quelli stranieri, si sono
divertiti molto ad ascoltare questo "aneddoto".
Lonorevole ha poi dato alcune informazioni riguardo alla legge
sulla libertà religiosa, in corso di discussione nel Parlamento italiano. Essa si compone
di tre parti ed è stata descritta come una legge molto aperta e tollerante, la più
tollerante in Europa. E stato anche sottolineato il fatto molto importante che,
prima di proseguire nelliter legislativo, era necessario realizzare le intese
definitive con i diversi gruppi. Riguardo al tema della libertà religiosa lOn.
Maselli ha affermato, inoltre, che sia lo schieramento di destra che quello di sinistra
sono pienamente daccordo nellapprovazione di questa legge perchè su questa
questione di principio (la libertà religiosa) non si possono fare "beghe" di
partito. Nel Parlamento ci sono solo alcuni dissensi da parte di singoli parlamentari, ma
essi non coinvolgono gli schieramenti politici.
LOn. Maselli ha fatto anche la storia di questa legge a partire
dalla fine degli anni 80 e ha detto che essa sarà semplificata ulteriormente perché
nella sua forma attuale risulta troppo ampia. Successivamente verrà sottoposta, per
essere esaminata, alle rappresentanze delle varie confessioni religiose presenti in
Italia, e ognuna di esse farà i suoi rilievi e le sue proposte in base alle proprie
esigenze. Questa legge tiene fermo il principio della libertà dei genitori di decidere
della educazione religiosa dei propri figli ma porrà delle condizioni per quanto riguarda
la salute dei minori, tutelerà la loro salute che non sarà un patrimonio esclusivo dei
genitori. Lo Stato se ne farà carico perché questo è stabilito per diritto
costituzionale.
LOn. Maselli ha annunciato, inoltre, che ci saranno degli altri
cambiamenti. Ha richiesto, infatti, che losservatorio sui culti, che attualmente è
di competenza del Ministero degli Interni, passi ad un altro Ente. Le indagini sui culti,
quindi, dovrebbero essere effettuate non più dalle Questure, ma dalle Prefetture, in modo
da togliere a queste indagini il loro carattere poliziesco che non rispetta il pluralismo
religioso.
Ha accennato ad una proposta, fatta anche da M. Introvigne, di
modificare la procedura per ottenere le nuove Intese. Esse dovrebbero prevedere il
coinvolgimento di una Commissione di persone tra le quali ci siano anche degli esperti (a
questo punto, lOnorevole si è volto significativamente verso Introvigne). La
commissione è in via di costituzione, ed è guidata da un professore
dellUniversità di Firenze.
"Laltra voce"
Non si possono non apprezzare gli sforzi
degli uomini di governo di tutto il mondo per promuovere e difendere la libertà religiosa
delle minoranze.
Spesso a sostegno di questa battaglia viene citata la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. In una pubblicazione che era a disposizione dei Convegnisti,
insieme a tante altre, compaiono in Appendice alcuni stralci di questa celeberrima
Dichiarazione.
L Art.18 recita : "Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune,
e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nellinsegnamento, nelle pratiche, nel culto e nellosservanza dei riti"
(12).
Questo diritto di ogni essere umano non può ammettere eccezioni, e
quindi va salvaguardato anche per coloro che, dopo aver aderito ad una "minoranza
religiosa" decidano liberamente di dissociarsi da essa. Dispiace dover segnalare che,
invece, spesse volte, si verifichino episodi di intolleranza verso queste persone da parte
di esponenti del gruppo di cui facevano parte i quali evidentemente ritengono che
lart. 18 prima citato debba essere applicato solo al loro gruppo e non a chi decide
di lasciarlo.
Visto che si sta citando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è opportuno fare
riferimento anche ad altri articoli citati nella pubblicazione a cui facciamo riferimento
:
Art.19 : " Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo di frontiere" (13)
Art.20 § 2 : " Nessuno può essere costretto a far
parte di una associazione"(14)
Riteniamo che qualsiasi commento a questi articoli sia superfluo e che nessuna persona
in buona fede possa dissentire dai principi espressi nella Dichiarazione.
Per questo motivo desideriamo lasciare al lettore un eventuale commento
sulle citazioni che seguono.
Esse sono tratte da pubblicazioni di vario genere provenienti da organizzazioni
comunemente incluse tra le "minoranze religiose" :
RAFFAELLA DI MARZIO
NOTE :
1) Questa frase è la fedele
trascrizione della registrazione di quanto detto dallassessore.
2) Il resoconto di questa relazione è tratto da una
registrazione. Le parti citate tra virgolette sono la fedele trascrizione di quanto detto
dal relatore.
3) Mario Di Fiorino, a cura di, La persuasione socialmente
accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, vol.1, Psichiatria e Territorio,
Forte dei Marmi, 1990, p.17
4) Ibid, p. 24
5) Ibid, p.31- 32
6) Ibid, p. 34
7) Ibid, p. 39
8) Ibid, p. 39
9) Ibid, p. 40
10) Ibid, p. 44 (levidenziazione è nostra)
11) Laccenno che faccio al contenuto degli interventi della
Dott. Casari e dellOn Maselli si fonda unicamente sulla mia memoria. Pertanto
potrebbero esserci lievi imprecisioni.
12) "Il ripristino e la salvaguardia della libertà di
religione" a cura di "Ufficio Europeo per i Diritti Umani e gli Affari
Pubblici della Chiesa di Scientology", p.32 (levidenziazione è nostra).
13) Ibid.
14) Ibid.
15) La Torre di Guardia, 15-12-1960, p. 762-763.
La citazione è tratta dalla rubrica "Domande dai lettori".
16) La Torre di Guardia, 15.6.64, pag. 368, in Lorenzo
Minuti, I testimoni di Geova non hanno la Bibbia, Coletti a San Pietro, Roma, 1997,
p.145
17) La Torre di Guardia, 1.4.86, p.30, in Lorenzo Minuti, I
testimoni di Geova non hanno la Bibbia, Coletti a San Pietro, Roma, 1997, p.154
18) Miguel Martinez, Storia di un imperatore : Jorge Angel
Livraga Rizzi, in "Religioni e Sette nel Mondo" N. 11, p. 106.
19) Ibid., p. 129.
20) HCO Bull. 27 agosto 1987, originariamente pubblicato come
articolo in Ability, 199, nel 1967, in Mario Di Fiorino, Lillusione
comunitaria, Moretti e Vitali, Bergamo, 1998, p.102.
21) L. Ron Hubbard, Dianetics - La forza del pensiero sul
corpo New Era Publications Italia srl. Milano, 1995, p.529.
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