| IL CONSIGLIO D'EUROPA E LE SETTE |
UNA VITTORIA PER LE ASSOCIAZIONI EUROPEE IMPEGNATE NELL'AIUTO ALLE VITTIME DELLE SETTE.
Premessa
Dal suo quartier generale, a Strasburgo, in Francia, Il Consiglio dEuropa si è espresso con un Rapporto datato 13 Aprile 1999 ed adottato allunanimità il 22 Giugno dello stesso anno intitolato Rapporto 1999 del Consiglio d'Europa in materia di sette. *
Questo organismo fu fondato nel 1949 allo scopo di salvaguardare la democrazia in Europa e vigilare sul rispetto dei diritti umani nel Continente Europeo. Esso si esprime attraverso un Comitato di Ministri e una Assemblea Parlamentare che rappresenta i Parlamenti Nazionali nei loro diversi orientamenti politici.
Nel Rapporto si fa riferimento ad alcuni documenti, tra cui i Rapporti Parlamentari francese (1995), belga (1997), Rapporto del Bundestag tedesco (1997), Rapporto del gruppo di esperti di Ginevra (1997) e la bozza del Rapporto del Parlamento Europeo.
Il Rapporto ribadisce la sostanziale validità della Raccomandazione su Sette e Nuovi Movimenti Religiosi n. 1178 adottata dal Consiglio dEuropa nel 1992. In essa si affermava che una legislazione specifica sulle sette era indesiderabile, poiché questultima avrebbe potuto interferire con lArticolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e si raccomandava agli Stati Europei che tutte le sette e Nuovi Movimenti Religiosi che si fossero registrati potessero ottenere lo status di ente morale. Oltre a questo suggeriva di applicare rigorosamente la legislazione vigente, soprattutto in materia di protezione dei minori e di coloro che lavorano per le sette.
Il Consiglio dEuropa, oggi, alla luce di "incidenti seri" che si sono verificati dal 1992 ad oggi, ritiene che queste indicazioni vadano riviste e il fenomeno delle sette riconsiderato, sostanzialmente per due motivi: il primo è che il numero di persone coinvolte in questi gruppi va aumentando (nonostante i gravi episodi di omicidi - suicidi collettivi e la propaganda di Scientology che ha accusato il governo tedesco di razzismo e intolleranza religiosa), il secondo è la diffusione di sette nellEuropa centrale ed orientale lì dove per molto tempo era stato impedito ai cittadini di esercitare liberamente la fede religiosa.
Le Questioni fondamentali
Noi, che siamo quotidianamente impegnati nellassistenza alle persone coinvolte in questi gruppi, da molto tempo ribadiamo alcune questioni che, finalmente, il Consiglio dEuropa accoglie in pieno:
1) Sette o religioni?Cè chi sostiene che gli Stati non debbano affatto dare una definizione di "religione" per salvaguardare il diritto alla libertà di credo. Spesso abbiamo sottolineato come questo "non dare definizioni" avrebbe potuto permettere a qualche associazione a delinquere di mascherarsi da fede religiosa.
Il Rapporto del Consiglio dEuropa cerca di risolvere in qualche modo questo problema affermando che, poiché "non esiste una definizione accettata del termine setta, che oltretutto ha assunto una connotazione molto negativa, si consiglia le autorità statali di utilizzare la definizione di " gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica". In questo modo si evitano tre errori:
Riguardo a questultimo aspetto il Rapporto afferma che, se i governi entrassero in questa diatriba, potrebbero facilmente cadere nella trappola di quei gruppi che "...affermano, rapporti di esperti alla mano, di non essere sette ma, di fatto, religioni e che conseguentemente lo stato non ha il diritto ad agire contro di loro". Poiché lArticolo 9 dell ECHR sancisce la libertà di credo, gli Stati non possono decidere quali siano le religioni accettabili e quali no. Essi devono, invece, preoccuparsi delle attività dei gruppi (commesse in nome o sotto la copertura del credo), non delle loro dottrine. In questo modo si priva le organizzazioni più pericolose del loro principale strumento di difesa e della "trappola" in cui esse cercano di attirare le autorità : "... cercare di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da poter poi affermare di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di illegalità".
Ci sembra, questo, un segno chiaro di quanto i governi europei siano attenti al problema della diffusione delle sette e di quanto sia temibile luso strumentale della sociologia della religione al fine di fornire una patente di legalità ad organizzazioni che non lo meritano perché danneggiano gravemente le persone. Tali organizzazioni vengono perfino assolte dai tribunali con il solito alibi fornito da certi studiosi: lalibi di essere una religione.
2) Le restrizioni alla libertà di pensiero, coscienza e religione.Molte volte abbiamo ribadito che non può esistere una libertà illimitata, poiché una libertà illimitata necessariamente lede i diritti e la libertà di qualcun altro. Questo, naturalmente, vale anche per la libertà di religione. Qualcuno ha perfino sostenuto che questa nostra posizione poteva comportare un danno non solo per le sette, ma anche per le religioni maggioritarie. Quanto questa affermazione sia inaccettabile e non rispondente ai fatti lo abbiamo spesso ribadito, ma oggi anche il Consiglio dEuropa accoglie le nostre tesi.
Esso, infatti, afferma che, grazie alla precedente Raccomandazione 1178 del 1992 ( contraria alla possibilità di istituire una legislazione specifica sulle sette proprio in nome dellArt. 9), queste ultime " ... hanno largamente beneficiato di questa tolleranza, e hanno approfittato della porta lasciata loro aperta ... Sebbene non esista ancora il problema di patrocinare una legislazione più significativa, è possibile proporre un certo numero di misure a protezione dei membri più vulnerabili della società e rendere possibile, come ultima risorsa, il bandire certi gruppi che sono conosciuti per ospitare gli esecutori di attività criminali". Questa affermazione si basa sul fatto che " ... la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo deve essere assoggettata alle sole limitazioni prescritte dalla legge e sono necessarie, in uno stato democratico, nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui."
Nel Rapporto vengono anche citate alcune sentenze emesse dal Tribunale Europeo per i Diritti Umani nelle quali sono previste alcune restrizioni nellapplicazione dellArt. 9:
- Restrizioni nel proselitismo: il Tribunale Europeo ha accettato che il proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito o limitato " ...visto che a volte prende "la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di disagio o necessità", e a volte implica addirittura "l'uso della violenza o del lavaggio del cervello".
E proprio vero che alcune volte i morti resuscitano: il cosiddetto "mito" del lavaggio del cervello, che sembrava ormai seppellito sotto una montagna di carte, resiste, rivive e sembra godere di ottima salute! Poiché di "manipolazione mentale" e "lavaggio del cervello" parlano, oltre al Tribunale Europeo, anche il Consiglio dEuropa, il Comitato per gli Affari Sociali, Salute e Famiglia e il Comitato Cultura ed Istruzione, forse, ora, tutti questi organismi saranno accusati di far parte di un network anti-sette, magari al soldo di qualche servizio segreto! In un tempo come il nostro, in cui pare che i complotti siano diffusi a livello planetario, qualcuno potrebbe gridare, anche questa volta, al complotto!
- Restrizioni nelle manifestazioni pubbliche di libertà religiosa: esse devono essere in proporzione e corrispondere ad un legittimo interesse
- Restrizioni negli incarichi: si fa riferimento alla Corte Federale Svizzera che " ... ha recentemente confermato il ritiro della licenza di operatività ad una compagnia privata di sorveglianza sulla base del fatto che i dirigenti della compagnia avevano giurato fedeltà e obbedienza ad un gruppo le cui idee sembravano essere manifestamente pericolose".
- Incompatibilità tra attività religiosa e il mantenimento di incarichi di servizio civile: " ...gli ecclesiastici di una Chiesa nello Stato hanno sia obblighi religiosi che obblighi verso lo stato. Se le esigenze dello stato entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il loro incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa".
- Limitazioni riguardo allistruzione con interventi delle strutture sociali nei casi in cui i bambini non frequentino la scuola
- Limitazioni nei casi di abuso della professione medica
- Limitazioni legate alle " ...conseguenze legali dellindottrinamento dei membri di setta, spesso chiamata manipolazione mentale".
3) Proposte operativeIl Rapporto sottolinea limportanza della prevenzione e indica alcune linee operative per attuarla anche sulla base di suggerimenti ed emendamenti forniti dal Comitato per gli Affari sociali, Salute e Famiglia e dal Comitato Cultura ed Educazione:
a) Informazione corretta ed obiettiva sui movimenti
Molte volte abbiamo sottolineato come i metodi di proselitismo di alcuni gruppi non siano rispettosi per le persone perché nascondono ai nuovi proseliti alcuni aspetti controversi del loro credo e delle loro pratiche. Se i possibili adepti conoscessero questi aspetti non aderirebbero certamente al gruppo.
Il Comitato per gli Affari sociali, Salute e Famiglia accoglie in pieno questa nostra preoccupazione quando dice " Fornire e trasmettere informazioni complete e rilevanti sulle attività delle sette pericolose può prevenire molti fastidi. Diverse sette pericolose cercano di comportarsi come gruppi assolutamente nuovi o ricreati di recente. Rivelare alcuni fatti, e fare paralleli con attività similari che nel passato hanno condotto a tragedie, può far cambiare idea alle potenziali vittime. Se una donna apprende che il suo affascinante compagno ha già fatto promesse di matrimonio a un centinaio d'altre donne, portando via loro i soldi invece di sposarle, in molti casi (non sempre) sarà pronta a cambiare idea. La stessa osservazione può essere fatta in relazione alle sette. Esiste pertanto una responsabilità specifica dei media. I media pubblici e anche commerciali dovrebbero unirsi in modo intensivo con campagne speciali sui pericoli di alcune sette, come succede frequentemente con la droga o l'AIDS".
b) Leducazione e l istruzione
Parlando di prevenzione e di informazione abbiamo già sottolineato come " L informazione dovrebbe partire dalle istituzioni pubbliche, è lo Stato che dovrebbe farsene carico, essa dovrebbe essere diffusa dal Ministero della Pubblica Istruzione, non da singoli insegnanti o gruppi. Le istituzioni pubbliche dovrebbero istituire delle commissioni specializzate ..." .
Il Comitato Cultura ed Educazione si fa carico di questa preoccupazione quando parla delle " ... misure che possono essere prese in campo educativo e culturale per prevenire non solo la contravvenzione al diritto di libertà religiosa ma anche il cattivo uso che certe sette fanno del Diritto, portando ad interferenze con l'equilibrio e l'indipendenza degli individui e conseguentemente con le loro relazioni libere e creative con famiglia, lavoro e società. È precisamente a causa di ciò che dobbiamo proteggere la piena libertà intellettuale e morale, ed anche perché consideriamo l'appartenenza ad un gruppo religioso un arricchimento spirituale e una opportunità di realizzazione e creatività personale, che dobbiamo combattere ogni forma di assorbimento in comunità che comportano alienazione, lavaggio del cervello, annientamento della personalità o asservimento personale, anche nel contesto del misticismo religioso o della fede trascendentale". L informazione sui gruppi "religiosi" " ... dovrebbe essere parte integrante del curriculum scolastico generale degli adolescenti, e non dovrebbe essere responsabilità esclusiva di corpi indipendenti. A scuola, quando si parla con bambini o ragazzi di etica e diritti personali e sociali in riferimento alla libertà religiosa, gli insegnanti dovrebbero sollevare l'argomento sette".
c) La Protezione dei membri più deboli
Questa è veramente una delle preoccupazioni più forti di tutte le associazioni di aiuto che si occupano delle conseguenze dellaffiliazione alle sette. I problemi connessi con laffiliazione, infatti, riguardano non solo la persona, ma anche la sua famiglia e lambiente sociale in cui vive ed opera. Molte famiglie sono state smembrate a causa dellaffiliazione di un membro ad una setta, molti bambini sono morti o sono stati privati dei loro diritti a causa delle scelte che i genitori hanno fatto per loro in quanto affiliati ad una setta che esercita sui suoi adepti il diritto di vita e di morte.
Il Comitato per gli Affari Sociali, della Salute e della Famiglia non è insensibile a queste realtà e, infatti, afferma la sua profonda preoccupazione " ... per la situazione dei bambini i cui genitori sono membri di una setta, e sono essi stessi giovani vittime. Alcune sette cercano di separare i figli dalle loro famiglie, e possono addirittura metterli contro i loro stessi genitori. Molto spesso i bambini non frequentano la scuola e vivono isolati dalla società. Privati di istruzione e riferimenti sociali, vivono lontani dalla realtà culturale e sociale. Inoltre in molti casi vengono loro negate adeguate cure mediche ... In tutti i casi in cui bambini o adolescenti appartengano ad una setta, si dovrebbe fare il possibile per garantire la maggior protezione dell'integrità fisica e mentale, e il loro reinserimento sociale".
d) Istituzione di centri di aiuto per le vittime
Il Rapporto " ... raccomanda pertanto di sostenere la creazione di centri e organizzazioni non-governative a carattere nazionale o regionale per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali. Infine si richiede la creazione di un Osservatorio Europeo per rendere più semplice lo scambio di informazioni tra i centri nazionali".
A proposito di questa raccomandazione del Consiglio dEuropa, desideriamo lanciare nuovamente una proposta operativa che ci sembra perfettamente in linea con la Raccomandazione: ne sentiamo fortemente lesigenza perché siamo costantemente impegnati nel tentativo di fornire assistenza a persone danneggiate in vari modi da gruppi "religiosi". Nel nostro Paese dovrebbero nascere centri di aiuto e consulenza con alcune caratteristiche fondamentali.
Innanzitutto in essi dovrebbero collaborare vari soggetti:
- persone che hanno fatto lesperienza di appartenere ad una setta
e parenti di persone che sono state coinvolte in qualche culto distruttivo
- psicologi, psichiatri, assistenti sociali, terapeuti specializzati nella conoscenza
delle tecniche di controllo mentale allinterno delle sette religiose. In
particolare, per la consulenza dei bambini sarebbero necessari psicologi delletà
evolutiva esperti nel campo
- esperti di terapia familiare specializzati in casi di difficoltà nate nel nucleo
familiare a causa dellaffiliazione di uno dei membri ad un culto
- studiosi delle diverse dottrine abbracciate dai nuovi culti: ogni culto, infatti,
promette cose diverse e si fonda su "verità" diverse. Per aiutare le persone
coinvolte bisogna imparare il linguaggio specifico della setta di cui hanno fatto parte.
- consulenti in campo legale esperti nelle problematiche giuridiche connesse con
laffiliazione ai culti che a loro volta diventino consulenti di colleghi impegnati
nei tribunali per risolvere i casi concreti
In questi centri potrebbe ricevere assistenza :
a) Chiunque sia stato contattato o abbia il sospetto che un suo parente stia per affiliarsi ad un gruppo "sospetto", potrebbe chiedere informazioni in modo da evitare una eventuale affiliazione o semplicemente per conoscere le dottrine del gruppo in questione.
b) Parenti preoccupati per laffiliazione di un loro congiunto a qualche movimento. Questi ultimi verrebbero aiutati a conoscere il movimento stesso, innanzitutto, e anche ad accettare laffiliazione del proprio caro, con rispetto, in modo da evitare che si creino fratture definitive allinterno della famiglia. Questo è particolarmente importante quando sono coinvolti giovani e giovanissimi. Lesperienza insegna che una famiglia preparata ed aiutata può essere un antidoto anche alla degenerazione di un culto verso forme di influenza distruttiva.
c) La persona che vuole abbandonare il gruppo e ha difficoltà a farlo e la persona che, uscita dal gruppo, dovrebbe essere aiutata nel difficile recupero della sua individualità e del suo equilibrio danneggiati in seguito allaffiliazione.
Conclusione
Resta solo da augurarsi che lo Stato Italiano si decida finalmente ad ottemperare ai suoi doveri di Stato membro dellEuropa e si faccia carico di questa Raccomandazione dando finalmente alle associazioni di volontari da anni impegnate nellassistenza alle vittime, il sostegno giuridico ed economico necessario per attuarla.
La latitanza e le omissioni di politici, parlamentari e giuristi del nostro Paese lo stanno relegando, in questo campo, in un nuovo " terzo mondo", quello in cui le lobby interessate a salvaguardare i loro profitti continuano a imporre "veti" anacronistici e antidemocratici.
Lunità europea non deve essere solo unità
monetaria o militare, ma anche unità nella difesa dei valori fondamentali della
convivenza civile e dei diritti di tutti i cittadini. Nella difesa di questi valori il
nostro Continente non è secondo a nessuno, tantomeno al "colosso statunitense",
che cerca di imporsi anche in questo campo facendo dellEuropa unaltra delle
sue "colonie".
* Riportiamo il n. 10 della Raccomandazione 1412 (1999) del Consiglio d'Europa con le modifiche definitive :
10. Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati
membri:
I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o
regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla
religione nei curriculum scolastici generali;
III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile contro le pratiche illegali
svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
IV. garantire il fatto che le leggi sull'obbligo scolastico per i bambini siano applicate
rigorosamente e che le autorità preposte intervengano in caso di non ottemperanza.
V. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non-governative per le
vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo
particolare nei paesi dell'Europa centro-orientale;
VI. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che favorisca comprensione,
tolleranza, dialogo e risoluzione dei conflitti;
VII. prendere misure ferme contro qualsiasi azione che sia discriminatoria o che
marginalizzi i gruppi minoritari.
La versione inglese definitiva della
RACCOMANDAZIONE 1412 (1999) si trova a questo indirizzo :
http://stars.coe.fr/ta/ta99/erec1412.htm
RAFFAELLA DI MARZIO
Copyright © 1999 - E' vietato riprodurre
questo articolo
o parti di esso senza il consenso esplicito dell'autore