| Interrogazione
Parlamentare del 12 Novembre 1998 |
Senato della Repubblica
485 seduta
12 Novembre 1998
BOSI, CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI,
DIANA Lino, DALI, VERALDI, ANDREOLLI, NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI, BORNACIN,
FUMAGALLI CARULLI, CIMMINO, NAPOLI Bruno, SERENA, DENTAMARO.
Al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dellInterno
e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.
Premesso:
che, in base allarticolo 8, comma 3, della
Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha condotto le trattative per predisporre lintesa fra lo
Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al
Consiglio dei Ministri;
che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli
scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalla quali risulterebbe :
- Che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova
devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le
leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli
obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la
proibizione di denunciare allautorità giudiziaria reati eventualmente commessi
dagli adepti;
- Che laderente che non osserva i precetti contenuti nel
"Libro di testo per la scuola di ministero del regno" è sottoposto ad un
processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela
dei diritti fondamentali della persona;
- Che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e
sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziari, sono raccolte in archivi
segreti allinsaputa degli interessati con la possibilità di uso ritorsivo delle
informazioni verso i dissociati;
- Che ogni dissociato deve essere emarginato (rif. Torre di
Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione;
nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;
- Che è severamente proibito leggere letteratura religiosa
non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);
- Che ai testimoni di Geova non è consentito di sposarsi, se
non fra "confratelli", e viene messa in discussione la libertà di procreare
(rif. Torre di Guardia 1 marzo 1988);
- Che ogni reato o attività illegale degli aderenti è
mantenuta segreta fra i "confratelli";
- Che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è
ignorata con leccezione di quella rivolta ai "confratelli";
- Che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di
essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare riguardo ai
settori di : stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con larticolo 1
dello statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto
del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
- Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con
sentenza n.1753 del 1997 ha considerato che : "
le pubblicazioni di
unassociazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività
commerciale";
- Che la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya (
casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dell8 luglio 1986 è iscritta alla
camera di commercio di Milano;
- Che le attività commerciali di questa Congregazione sono
confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante della "la
Farfarina"; della "Stenone" di Angeli Denni & c. e della "
Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma, Via
della Bufalotta, 1281;
- Che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una
finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (rif. Sentenza della
Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996, n. 693) che raccoglieva contributi
volontari frutto della distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono
state truffate alcune decine di persone;
- Che nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta di
esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori;
- Che la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i
proprio adepti, lesportazione e la diffusione clandestina di pubblicazione in paesi
nei quali è proibita la predicazione ai testimoni di Geova;
- Che per la realizzazione delle sale di preghiera si
utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non risulterebbero
regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressoché disapplicato il decreto
legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza sul lavoro;
- Che recentemente, in Francia, a seguito di unindagine
promossa dalla Direzione delle imposte si è costatato che la Congregazione dei testimoni
di Geova avrebbe evaso il fisco per almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di
lire);
si chiede di sapere :
se la negazione dei principi di appartenenza alla Nazione e
il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia con la regola imposta
agli adepti, di rifiutare lassolvimento degli obblighi di leva o i servizi
alternativi quanto la partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i
giuramenti di fedeltà allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta
Congregazione dei testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come
incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;
se il complesso delle attività della Congregazione, la
rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a cui sono
sottoposti gli adepti, lassoluta riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e
finanziari, la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i diritti della
persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la collettività non siano riconducibili
alla fattispecie delle associazioni segrete;
se pertanto, al di là delle proprie definizioni
statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita una confessione
religiosa o, invece, una setta ;
se il complesso delle attività finanziarie, descritte in
premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e comunque tale da far assumere
ad essa le caratteristiche di una vera e propria società commerciale;
se si ritenga opportuno verificare la veridicità
dellutilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la
BETEL di Via della Bufalotta n. 1281 a Roma;
se, tutto ciò considerato, si ritenga lecito addivenire al
finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di là di ogni altra
considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti di una istituzione che
ideologicamente rifiuta lesistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta
palesemente con lordinamento giuridico Italiano (articolo 8, comma 3, della Carta
costituzionale);
se risulti a conoscenza che in altri paesi lo Stato abbia
predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione dei testimoni di Geova.
