| RAPPORTO 1999 DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA DI SETTE |
RELAZIONE DEL COMITATO PER GLI AFFARI LEGALI E I DIRITTI UMANI.
NOTA
DEL WEBMASTER: DESIDERO
RINGRAZIARE I SIG. MARTINI & HARRY (GESTORI DEL SITO ALLARME SCIENTOLOGY) PER AVER TRADOTTO E RESO DISPONIBILE IN HTML QUESTO
IMPORTANTE DOCUMENTO (INSIEME AD ALCUNI ALLEGATI). HO RITENUTO DI POTER
'PRELEVARE' IN LIBERTA' E SENZA PREVENTIVA RICHIESTA E METTERE ON LINE SU QUESTO
SITO IL LORO PREZIOSO LAVORO DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE LA NOTA RESTRITTIVA PER IL
CESNUR [*]. PER QUESTA RAGIONE HO LASCIATO PRATICAMENTE
INVARIATO IL TESTO E LA GRAFICA (PER QUANTO POSSIBILE) ONDE NON APPARIRE COME CHI SFRUTTA
L'ALTRUI LAVORO SENZA ACCREDITARLO NELLA MANIERA DOVUTA. LA CONSEGUENZA DI
QUESTA SCELTA E' CHE OLTRE AL TESTO DELLA TRADUZIONE DEL RAPPORTO APPAIONO NOTE E COMMENTI
PERSONALI (DEGLI AUTORI DEL LAVORO) NEL MERITO DEI QUALI NON INTENDO IN ALCUN MODO
ENTRARE. CERTO NON POSSO NON AGGIUNGERE CHE HO CERCATO QUESTA TRADUZIONE SU
ALTRI SITI (MAGARI DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE CHE RICEVONO DENARO PUBBLICO) NON
TROVANDOLA. PECCATO! SAREBBE STATA UN'OTTIMA OCCASIONE PER
DIMOSTRARE CHE I SOLDI DEI CONTRIBUENTI SONO BEN SPESI. SPERIAMO CHE IN FUTURO
QUESTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' SIA SVOLTO DA CHI DI DOVERE E SOPRATTUTTO SENZA
LIMITAZIONI DI COPYRIGHT.
NEL FRATTEMPO CHI FOSSE INTERESSATO AD UN COMMENTO PUO' LEGGERE QUESTO ARTICOLO DELLA DOTT. RAFFAELLA DI MARZIO.
Relazione a cura di Adrian Nastase, 13 Aprile 1999. Il 22 Giugno dello stesso anno il presente documento è stata adottato all'unanimità dal Consiglio d'Europa.
Vedi l'indice di riferimento. Il testo in lingua originale è accessibile presso: http://stars.coe.fr/index_f.htm
Traduzione in italiano e trasposizione in formato HTML: Copyright © 1999 Martini & Harry, Allarme Scientology, 24 Giugno 1999. Liberamente distribuibile - con una nota restrittiva per il CESNUR. [*]
Sommario
Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le attività svolte in nome di queste credenze.
La libertà di religione e coscienza è garantita dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Tuttavia le attività di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica devono mantenersi in linea con i principi delle nostre società democratiche.
L'informazione deve essere di primaria importanza, e deve essere rivolta in particolare agli adolescenti all'interno del curriculum scolastico. Un'altra priorità è la protezione dei membri più vulnerabili della società, in particolare i figli dei seguaci di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica.
Si raccomanda pertanto di sostenere la creazione di centri e organizzazioni non-governative a carattere nazionale o regionale per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali. Infine si richiede la creazione di un Osservatorio Europeo per rendere più semplice lo scambio di informazioni tra ai centri nazionali.
I. Bozza della Raccomandazione
1. L'Assembrea ricorda la sua Raccomandazione
1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi, in cui riteneva indesiderabile una più
significativa legislazione in materia di sette, sulla base del fatto che tale legislazione
avrebbe potuto interferire con la libertà di coscienza e religione garantita
dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, così come rappresentare un
danno per le religioni tradizionali.
2. L'Assembrea riafferma il suo impegno verso la libertà di
coscienza e religione. Riconosce il pluralismo religioso come naturale conseguenza della
libertà di religione. Ritiene la neutralità dello Stato come pari protezione dinanzi
alla legge a fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione, e perciò
richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di
valore riguardanti le credenze.
3. Nella Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava
semplicemente che il Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per informare ed
educare i giovani e il pubblico in generale, e richiedeva che lo status di ente morale
venisse rilasciato a tutte le sette e nuovi movimenti religiosi che si fossero registrati.
4. Dal momento in cui si è adottata la Raccomandazione, si
sono verificati diversi incidenti seri che hanno spinto l'Assemblea a studiare ancora una
volta il fenomeno.
5. L'Assemblea è giunta alla conclusione che non la
definizione di che cosa costituisca una setta e decidere se si tratti o meno di religione
non sono necessari. Tuttavia esiste una certa preoccupazione riguardo a gruppi che vengono
considerati sette, qualsiasi sia la descrizione di sé stessi che adottano: religiosa,
esoterica o spirituale, e questo deve essere tenuto in conto.
6. D'altro canto ritiene essenziale assicurare che le
attività di questi gruppi, siano di natura religiosa, esoterica o spirituale, siano in
linea con i principi delle nostre società democratiche.
7. È di primaria importanza avere informazioni attendibili
su questi gruppi che non siano esclusivamente emanate né dalle sette stesse [**] né da associazioni fondate per difendere le vittime delle sette, e
che esse circolino largamente tra il pubblico generale, emesse da chi si ritiene abbia
avuto la possibilità di essere ascoltato per l'obiettività di queste informazioni.
8. L'Assemblea reitera la necessità di includere nel
curriculum accademico informazioni specifiche sulla storia di scuole di pensiero
importanti e sulla religione, in special modo in quello degli adolescenti.
9. L'Assemblea attribuisce grande importanza alla protezione
dei più vulnerabili, in modo particolare ai figli di membri di gruppi religiosi,
spirituali o esoterici, in caso di cura di malattie, stupro, abbandono, indottrinamento a
mezzo di plagio e non iscrizione scolastica, cosa che rende impossibile ai servizi di
assistenza sociale esercitare una sorveglianza.
Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:
I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
Inoltre, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:
I. dove necessario, fornisca azioni specifiche alla fondazione di centri di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale nel paesi dell'Europa centrale e orientale, e fornisca aiuto a quelle nazioni;
II. Memorandum esplicativo del Sig. Nastase
A. Introduzione
1. Perché scrivere un rapporto sulle attività illegali di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale solo sei anni dopo l'adozione, da parte dell'Assemblea, della Raccomandazione 1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi?
La sostanza della Raccomandazione, che è stata usata e citata dalla maggioranza di rapporti nazionali sulle sette, è ancora rilevante e sarebbe auspicabile che i governi membri la rendessero effettiva. Tuttavia esistono due ragioni importanti per le quali l'Assemblea sta riesaminando questo fenomeno. La prima è che il numero di persone che entrano nelle sette sta salendo costantemente (del 60% in Francia tra il 1982, data del rapporto Vivien, e il 1995, data del rapporto Guyard), a dispetto delle informazioni fornite sulle attività di certe sette - in particolare seri disordini per la legge e l'ordine (le carneficine causate dall'Ordine del Tempio Solare e dalla setta giapponese Aum, e il fatto che membri di setta siano stati ritenuti colpevoli di stupri, truffa ecc.), o l'accusa di intolleranza religiosa e razzismo portate contro il governo tedesco dalla Chiesa di Scientology (vedere ad esempio il rapporto stilato dal Landesamt für Verfassungsschutz of Baden-Württemberg, "Scientology - ein Fall für den Verfassungsschutz"). La seconda ragione è la costituzione di sette nei paesi dell'Europa centrale e orientale, dove il corollario della riscoperta della libertà ha visto l'emergere di una grande numero di gruppi che proponevano spiritualità, esoterismo o religione a individui a cui a lungo ne era stato negato l'accesso.
B. Lavoro su cui si basa questo rapporto
1. Innanzitutto il presente rapporto tiene conto del
rapporto di Sir John Hunt (Doc. 6535) le cui conclusioni sono ancora interamente valide e
che portarono alla Raccomandazione 1178 (1992). Tuttavia, alla luce degli sviluppi
avvenuti nel frattempo, certi punti necessitano di essere chiariti e altri studiati in
maggior dettaglio.
2. Questo rapporto inoltre si basa sulla relazione del
consulente Sig. Francois Bellanger [si veda doc. AS/Jur (1998) 5] in allegato ed è parte
essenziale di questo documento.
3. È inoltre basato sulle informazioni fornite all'udienza
tenuta a Parigi l'8 aprile 1997 dal Sotto-Comitato sui Diritti Umani, in collaborazione
con l'Associazione Europea degli ex-Parlamentari degli Stati membri del Consiglio d'Europa
[si veda doc. AS/Jur/DH (1997) 2].
4. A seguito di questa udienza, che ha dato
l'opportunità ad un certo numero di parlamentari presenti di divenire consapevoli delle
realtà proposte da certi gruppi, il comitato è stato istruito a preparare un rapporto e
mi ha delegato come relatore il 13 giugno 1997. Perciò la realizzazione finale di questo
rapporto ci ha preso due anni, ed è stato oggetto di molte discussioni estremamente
interessanti all'interno del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani. Tutti i
membri del Comitato sono stati invitati ad avanzare proposte di emendamento, e si è
tenuto conto praticamente di tutte.
5. Si è tenuto conto dei seguenti rapporti parlamentari
nazionali: Rapporto dell'Assemblea Nazionale Francese (Rapporto Guyard) del 1995, rapporto
del Comitato di Inchiesta Parlamentare Belga intitolato "Sette in Belgio"
dell'aprile 1997 (Relatori: Sigg. Duquesne e Willems), rapporto del Bundestag tedesco del
luglio 1997, così come della revisione sugli eccessi delle sette del gruppo di esperti di
Ginevra del febbraio 1997. Infine il relatore ha avuto a sua disposizione la bozza del
rapporto del Parlamento Europeo sul soggetto, ed ha avuto uno scambio di vedute con il
relatore del Parlamento, Sig.ra Berger. Si noti che il Parlamento Europeo ha già dedicato
alle sette un precedente rapporto (1) nel 1984 (il Rapporto Cottrell).
C. Definizione
1. Il primo problema che si pone quando si affronta il problema delle sette è quello della definizione, dal momento che non esiste definizione accettata del termine "setta". Tutte le definizioni suggerite sono state criticate perché erano troppo vaste e comprendevano necessariamente movimenti che avrebbero dovuto essere lasciati fuori, o, al contrario, perché erano troppo restrittive ed escludevano gruppi che sarebbero dovuti essere compresi.
2. Il rischio intrinseco nel raggruppare assieme tutte le sette deriva principalmente dall'uso generalizzato del termine "setta" per definire un fenomeno multiforme.
3. Oggigiorno la parola "setta" ha assunto una connotazione estremamente peggiorativa. Agli occhi del pubblico stigmatizza movimenti le cui attività sono pericolose sia per i suoi membri che per la società. Il triplice dramma dell'Ordine del Tempio Solare e il suicidio collettivo del membri di un gruppo californiano contribuiscono a rafforzare questo punto di vista e aumentano l'ansietà o l'intolleranza verso il mondo delle sette.
4. Oggi al mondo esistono decine, forse anche centinaia di
gruppi più o meno grandi con credenze e osservanze di varia natura, che non sono
necessariamente pericolose o pregiudizievoli alla libertà. È vero che tra questi gruppi
ne esistono alcuni che hanno commesso azioni criminali. Ciononostante l'esistenza di
alcuni movimenti pericolosi non è sufficiente a condannare tutti gli altri.
5. Il primo pericolo che le autorità che desiderano ridurre
i rischi associati alle sette si trovano ad affrontare è la tentazione di raggruppare
assieme gruppi innocui e pericolosi. Un approccio che raggruppi tutto, pericoloso o no,
sarebbe manifestamente sproporzionato nel contesto di libertà di credenza, se non troppo
restrittivo, oltre che una porta aperta ad ogni abuso se permettesse a gruppi pericolosi
di svolgere le loro attività in modo incontrollato, sulla stessa base dei gruppi innocui.
6. La seconda insidia che le autorità
statali dovrebbero evitare è fare distinzioni tra sette e religioni (2).
Un'immagine perfetta di questo potenziale rischio, collegato al termine "setta",
è l'atteggiamento di certi gruppi che affermano intolleranza religiosa, o addirittura
razzismo, non appena uno stato progetta contromisure. Questi gruppi affermano, rapporti di
esperti alla mano, di non essere sette ma, di fatto, religioni e che conseguentemente lo
stato non ha il diritto ad agire contro di loro. Se lo stato, messo a confronto con tali
affermazioni, entra nel dibattito del cercare di dimostrare che il gruppo in questione non
è una religione fallisce nel suo compito di neutralità e partecipa direttamente alla
controversia spirituale o religiosa. [***]
7. Le autorità statali possono facilmente evitare questi due
pericoli, a patto che siano prudenti nell'uso del vocabolario e nella scelta di azioni da
intraprendere il relazione ai comportamenti di tali gruppi.
8. Naturalmente è chiaro che per le autorità dello stato
l'uso del termine "setta" è una grossa tentazione, visto che è facilmente
comprensibile da tutti. Tuttavia le autorità statali vengono consigliate a rinunciare
all'uso di tale termine, dal momento che non ne esiste definizione legale (3)
e ha una connotazione peggiorativa eccessiva. Al giorno d'oggi agli occhi del pubblico una
setta è estremamente cattiva o pericolosa. Esistono tre possibili modi per evitare l'uso
del termine "setta".
9. Primariamente la definizione come setta può essere
eliminata classificando tutti questi gruppi come religioni. Ciononostante, secondo noi,
questo approccio sarebbe fuorviante perché eccessivamente restrittivo, essendo il mondo
delle sette così variegato. Un gruppo basato su dottrina esoterica non è necessariamente
una religione fondata, in teoria, sulla relazione tra gli individui e un essere o forza
supremi.
10. Secondariamente, lo stato potrebbe accettare l'adozione
della linea suggerita da certi gruppi, e distinguere tra religioni - per definizione buone
- e sette - necessariamente pericolose - o anche tra sette buone e cattive. Di nuovo
pensiamo che questo approccio non sia accettabile. Secondo l'Articolo 9 dell'ECHR, agli
stati viene proibito distinguere tra diversi credi e creare una scala di credi che è,
secondo noi, inaccettabile. Il semplice operare tale distinzione costituirebbe una
violazione di dimensioni sproporzionate all'Articolo 9 dell'ECHR, visto che la base
fondamentale di questa libertà è l'assenza di distinzioni tra credi, il che spiega il
dovere dello stato a mantenersi neutrale.
11. Inoltre questo tipo di approccio è pericoloso perché in
caso di disputa il dibattito non si incentrerebbe sulle attività del gruppo in oggetto,
ma sulla natura del loro credo. Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare
di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da poter poi affermare
di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di illegalità. In
questo caso, se le autorità dello stato accettano di entrare in una discussione
ideologica sono obbligati a determinare la classificazione del credo in oggetto, e si
troveranno in una situazione inestricabile. O accettano che il credo in oggetto non sia
una religione, e quindi vengono accusate di violare la libertà religiosa e di
perseguitare il gruppo relativo oppure, in alternativa, reputano che le credenze del
gruppo costituiscano effettivamente una religione, e in questo modo si abusa del
riconoscimento dello stato per giustificare tutte le azioni, anche quelle illegali. In
entrambi i casi le autorità dello stato entrano in una controversia e quindi falliscono
il loro compito di osservare la neutralità, come da Articolo 9 dell'ECHR. Questo tipo di
dibattito è perciò una trappola in cui alcuni gruppi sistematicamente cercano di
attrarre le autorità, e queste ultime devono sforzarsi di evitarla.
12. In realtà il solo modo per evitare questa trappola è
astenersi da ogni genere di classificazione sulle credenze, sia credi non-religiosi che
religiosi. Questo ci porta alla terza e finale possibile linea che, secondo noi, è
l'unica accettabile.
13. Ci permette di evitare le insidie sopra sottolineate
adottando un approccio più descrittivo al mondo delle sette, concentrandosi non sulla
classificazione delle credenze, ma sulle azioni commesse in nome o sotto la copertura del
credo.
14. Pertanto possiamo riferirci a gruppi di natura
"religiosa, spirituale o esoterica". In questo modo le varie sfaccettature delle
credenze vengono raggruppate in una formula generale di per sé non negativa.
D. Libertà di pensiero, coscienza e religione
1. La maggioranza di gruppi religiosi,
esoterici o spirituali affermano il diritto alla libertà di religione, e si descrivono
come religioni. Sebbene non esista una definizione accettata di religione, la libertà
religiosa viene garantita e salvaguardata in particolare dall'Articolo 9 della Convenzione
Europea sui Diritti Umani.
2. Determinare se gruppi religioni, esoterici o spirituali
siano o meno religioni non è un problema. Libertà di pensiero, coscienza e religione
sono diritti garantiti ad ogni essere umano, e questi diritti non possono essere ristretti
in altro modo che per ragioni stabilite nel secondo paragrafo dell'Articolo 9 della
Convenzione:
3. "La libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo deve essere assoggettata alle sole limitazioni prescritte dalla legge e sono
necessarie, un uno stato democratico, nell'interesse della sicurezza pubblica, per la
protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei
diritti e delle libertà altrui."
4. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani ha giudicato
diversi casi relativi a tali restrizioni.
5. Contrariamente alle affermazioni di alcuni gruppi, che
vorrebbero godere di totale libertà di azione sotto la copertura della loro fede, come
tutte le libertà individuali anche la libertà religiosa non è illimitata (si veda
l'Articolo 9 § 2 dell'ECHR sipra citato.)
6. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani ha dato giudizi su
questa nozione in un caso relativo ai Testimoni di Geova. In Grecia, a seguito di una
denuncia, due membri dei Testimoni di Geova sono stati condannati per proselitismo. Il
caso è stato deferito al Tribunale Europeo sui Diritti Umani che, seguendo il rapporto
della Commissione, ha considerato che questa condanna violava l'Articolo 9 dell'ECHR
perché la proibizione a fare opera di proselitismo in questo caso specifico non era una
misura necessaria in una società democratica, all'interno del significato dell'Articolo
9, paragrafo 2° dell'ECHR (4). Tuttavia il Tribunale ha accettato che il
proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito o limitato, visto che a volte prende
"la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di
guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato
di disagio o necessità", e a volte implica addirittura "l'uso della violenza o
del lavaggio del cervello".
7. Nello stesso senso l'Articolo 9, paragrafo 1° dell'ECHR
non sempre garantisce il diritto ad agire in pubblico nel modo dettato dalle proprie
credenze religiose. Perciò il fatto di diffondere idee religiose contro l'aborto vicino
ad una clinica dove si eseguono aborti non è espressione di credo come definito
dall'Articolo 9 paragrafo 1° dell'ECHR (5). Similmente restrizioni ad
alcune manifestazioni pubbliche di libertà religiosa sono ammissibili per ragioni di
pianificazione, a patto che siano in proporzione e corrispondano ad un legittimo
interesse.
8. È altresì ammissibile, all'interno del significato
dell'Articolo 9, paragrafo 1° dell'ECHR, richiedere ai motociclisti di indossare il casco
per ragioni di sicurezza, anche se questo significa che membri praticanti di certe
religioni devono togliersi il turbante (6). Parimenti la Corte Federale
Svizzera ha recentemente confermato il ritiro della licenza di operatività ad una
compagnia privata di sorveglianza sulla base del fatto che i dirigenti della compagnia
avevano giurato fedeltà e obbedienza ad un gruppo le cui idee sembravano essere
manifestamente pericolose (7).
9. Infine dovrebbe essere tenuto presente che la Commissione
ha accettato che possano esistere incompatibilità tra attività religiosa e il
mantenimento di incarichi di servizio civile. Perciò gli ecclesiastici di una Chiesa
nello stato hanno sia obblighi religiosi che obblighi verso lo stato. Se le esigenze dello
stato entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il loro incarico,
come privilegio ecclesiastico della Chiesa. La Commissione Europea sui Diritti Umani lo
considera come "fondamentale garanzia al diritto della persona alla libertà di
pensiero, coscienza e religione (8)".
10. Il nome del credo in osservanza del quale questa o quella
attività viene svolta è irrilevante al problema che stiamo studiando; ciò che ci
interessa sono quelle attività che in senso stretto rientrano nelle attività limitate
dalla legge.
11. Come affermato nel Rapporto Hunt, non sono solo le sette
che hanno avuto successo ad essere religiose? Al di là della formulazione che potrebbe
sembrare provocatoria, si può osservare che la società è stata generalmente ostile
verso qualsiasi religione originata attorno ad uno o più individui che predicavano nuove
idee, precisamente a causa di questo atteggiamento innovativo e pertanto inquietante.
12. Tenendo presente questo, è di conseguenza importante
preoccuparsi di non permettere l'esercizio discriminatorio contro gruppi le cui idee
possano essere oggi ritenute inquietanti o shoccanti. Solo le azioni commesse in nome di
queste idee, se illegali o anti-democratiche, devono influenzare l'atteggiamento da tenere
al loro riguardo.
E. Proposte avanzate in vari rapporti
nazionali e internazionali
1. Il Rapporto Guyard (Francia) propone che:
- venga istituito un osservatorio interministeriale per acquisire maggiore conoscenza delle sette, e renda il pubblico più consapevole al riguardo;
- si migliori l'organizzazione per lo studio di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale in ogni ministero interessato;
- i giovani vengano informati a scuola;
- si dovrebbe organizzare una campagna di informazione pubblica, usando in particolare i canali televisivi;
- dovrebbe essere estesa e migliorata la formazione professionale di persone (come per esempio gli impiegati statali) che, nel contesto del loro lavoro, abbiano a che fare con problemi di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale.
2. Il comitato parlamentare del rapporto belga propone:
- l'introduzione di nuove misure penali speciali correlate all'abuso di persone in situazioni di debolezza, e di provocazione attiva al suicidio;
- l'emendamento delle misure esistenti per la protezione dei giovani e sullo status delle associazioni;
- il miglioramento della sorveglianza sullo status delle associazioni no-profit:
- l'istituzione di un osservatorio indipendente.
3. La mozione del Parlamento
Europeo per una Risoluzione sulle sette nell'Unione Europea, avanzata dalla Sig.ra Bergen,
osserva che esiste una preoccupazione crescente sul fatto che le attività delle sette e
pericoli connessi possano aumentare, e una ricerca Europea a largo raggio per raccogliere
dati quantitativi e inchieste più dettagliate su questi fenomeni appare (perciò)
desiderabile e giustificata; prosegue dicendo che "dal momento che anche i paesi
dell'Europa Centrale ed Orientale affrontano ora in modo crescente il problema delle
sette, queste misure dovrebbero essere estese anche a loro e dovrebbero essere aiutate nel
contesto del PHARE e del TACIS per affrontare questo tipo di problema in modo compatibile
con i diritti fondamentali."
4. Al Convegno su "Adolescenza - una sfida
alla famiglia" tenutosi a Vienna nel giugno del 1997, i Ministri responsabili degli
affari della famiglia degli stati membri del Consiglio d'Europa hanno proposto
l'istituzione di un centro europeo per il monitoraggio delle attività delle sette che
potrebbero indottrinare psicologicamente i giovani vulnerabili.
F. Conclusioni
1. Alla luce di quanto sopra, si
proporrebbero le seguenti misure - tutte raccomandate in ogni summenzionato rapporto e la
maggior parte delle quali presenti nella Raccomandazione 1178. Il motivo di fare
raccomandazioni è ora più che mai necessario perché gli Stati si sono spesso astenuti
dall'intraprendere azioni a causa della preoccupazione di rispettare le libertà
fondamentali. In relazione a questo la Raccomandazione 1178 riteneva che non fosse
desiderabile una legislazione specifica sulle sette, visto che avrebbe potuto interferire
con la libertà di coscienza e la salvaguardia della religione come da Articolo 9 della
Convenzione Europea sui Diritti Umani. Le sette hanno largamente beneficiato di questa
tolleranza, e hanno approfittato della porta lasciata loro aperta. Per usare le parole
dell'esperto, l'atteggiamento delle autorità statali deve essere da un lato tollerante e
dall'altro di vigilanza.
2. Sebbene non esista ancora il problema di patrocinare una
legislazione più significativa, è possibile proporre un certo numero di misure a
protezione dei membri più vulnerabili della società e rendere possibile, come ultima
risorsa, il bandire certi gruppi che sono conosciuti per ospitare gli esecutori di
attività criminali.
I. Prevenzione
- La prevenzione può essere realizzata
attraverso la diffusione di informazioni e una accurata educazione. Si dovrebbero pertanto
istituire centri di informazione nazionale, come già patrocinato dalla Raccomandazione
1178. Questi centri dovrebbero essere indipendenti dallo stato. Sarebbero inoltre più
efficaci se fossero coordinati da un Osservatorio Europeo sui gruppi di natura religiosa,
esoterica o spirituale. L'educazione dovrebbe essere indirizzata in particolare agli
adolescenti, e i curriculum scolastici dovrebbero comprendere informazioni sulla storia
delle scuole importanti di pensiero, con particolare riguardo alla neutralità dello
Stato.
- Dovrebbe essere posto l'accento sulla protezione dei
bambini con uno sguardo all'esercitazione di maggior controllo sulle condizioni di vita e
sulla scolarità dei bambini che vivono in comunità. La frequentazione scolastica è
obbligatoria per i bambini di tutti gli stati membri; tra stato e stato cambia solo il
minimo di età in cui è possibile lasciare la scuola. Dobbiamo quindi assicurare
l'ottemperanza a questo obbligo.
- Dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di
organizzazioni non-governative che raccolgano e distribuiscano informazioni su gruppi di
natura religiosa, esoterica o spirituale, in modo particolare nelle nazioni dell'Europa
Orientale.
II. Limitazioni
- Nel casi in cui bambini non frequentino la
scuola, dovrebbero intervenire i servizi di assistenza sociale.
- Sembra che sia frequente l'abuso della professione medica;
questa pratica deve essere punita.
- Sarebbe necessario riflettere sulle conseguenze legali
dell'indottrinamento dei membri di setta, spesso chiamata "manipolazione
mentale".
- Uno sforzo particolare dovrebbe essere fatto nei paesi
dell'Europa centrale e orientale in cui al momento non esistono ancora centri di
informazione o associazioni per le vittime di gruppi di natura religiosa, esoterica o
spirituale. In questi paesi l'informazione e l'educazione sono ancora più urgentemente
necessari.
Titolo del Rapporto: Attività illegali delle sette.
Documento 8373, 13 Aprile 1999.
Comitato estensore del Rapporto: Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani
Relatore: Sig. Adrian Nastase, Romania, Gruppo Socialista
Implicazioni finanziarie per l'Assemblea: nessuna.
Riferimento al comitato: Doc. 7826 e Riferimento N. 2192 del 28 Maggio 1997.
Bozza di raccomandazione adottata dal Comitato il 29 Marzo 1999 con 24 voti a favore, 1 voto contrario e 3 astenuti.
Membri del comitato: Sigg. Jansson (Presidente), Bindig, Frunda, Moeller (Vice-Presidenti), Sig.ra Aguiar, Sigg. Akçali, Arzilli, Attard Montalto, Bartumeu Cassany (alternato a: Alis Font), Brand, Bulic, Clerfayt, Columberg, Contestabile, Demetriou, Dreyfus-Schmidt, Enright, Sig.ra Frimansdóttir (alternato a: Sig.ra Ragnarsdóttir), Sig. Fyodorov, Sig.ra Gelderblom-Lankhout, Sigg. Holovaty, Jaskiernia, Jurgens, Sig.ra Karlsson, Sigg. Kelam, Kelemen, Lord Kirkhill (alternato a: Sig.ra McCafferty), Sig. Kresak (alternato a: Fico), Sig.ra Krzyzanowska, Sig. Le Guen, Sig.ra Libane, Sigg. Lintner, Loutfi, Magnusson, Mancina, Sig.ra Markovic-Dimova, Sigg. Martins, Marty, McNamara (alternato a: Sig.ra Cryer), Mozetic, Sig.ra Näslund, Sigg. Nastase, Pavlov, Pollo, Polydoras, Sig.ra Pourtaud, Sigg. Rippinger, Robles Fraga, Rodeghiero (alternato a: Speroni), Roth, Schwimmer, Shishlov (alternato a: Sig.ra Pobedinskaya), Simonsen, Solé Tura, Solonari, Staciokas (alternato a: Dagys), Sungur, Svoboda, Symonenko (alternato a: Khunov), Tabajdi, Verivakis (alternato a: Liapis), Vishnyakov (alternato a: Glotov), Vyvadil, Weyts, Sig.ra Wohlwend.
Segretari del comitato: Sig. Plate, Sig.ra Coin e Sig.ra Kleinsorge
Note del relatore
1) Questo rapporto è stato ritirato
il 13 luglio 1998.
2) Sull'uso di questa falsa controversia pro o contro le "sette" si veda in particolare C. ERHEL e R. de la BAUME (ed), Le procès de l'Eglise de Scientologie, Paris 1997; M. INTROVIGNE e J. GORDON MELTON (ed), Pour en finir avec les sectes - Le débat sur le rapport de la Commission parlementaire, Turin, 1997.
3) La definizione tradizionale del termine "setta", secondo il Petit Larousse 1996, è un "insieme di persone che professa la stessa dottrina filosofica o religiosa" o "un gruppo religioso chiuso in se stesso e fondato in opposizione alle pratiche o idee della religioni prevalenti". Sebbene questa definizione contenga diversi elementi rilevanti, non include l'intero mondo moderno delle sette: numerosi movimenti non hanno nulla in comune con le idee religiose tradizionali e propongono una dottrina sincretica che combina elementi di varie religioni, oppure sostengono teorie scientifiche o esoteriche.
4) Sentenza del 25 maggio 1993 nel caso Minos Kokkinakis contro Grecia, Revue universelle des droits de l'homme, 1993, pp. 251/254-255.
5) DR 1995/80B, pp. 147/150-151, Sig. van den Dungen.
6) DR 1979/14, pp. 234/236, X.
7) ATF non pubblicato del 2 settembre 1997 nel caso U.SA contro Dipartimento di Giustizia, Polizia e Trasporti del Cantone di Ginevra.
8) DR 1985/42, pp. 247/268, Borre Arnold Knudsen.
[*] Nota di Martini: Nel caso il CESNUR - Centro Studi Nuove Religioni, Torino (www.cesnur.org) - desiderasse pubblicare la mia traduzione sul suo sito web o in altra forma, nella sua interezza o in parte, è pregato di farne pubblica richiesta - da inviare in copia a martini@xenu.com-it.net - sui seguenti forum di discussione usenet: alt.religion.scientology, alt.support.ex-cult, it.discussioni.misteri, it.cultura.newage, it.cultura.religioni, it.discussioni.varie. Il permesso verrà accordato, gli abusi perseguiti.
Chiunque altro desideri usare la mia traduzione - esclusi appartenenti, simpatizzanti, propagandisti e membri del consiglio di amministrazione del CESNUR - può farlo in piena libertà e senza preventiva richiesta.
Nota di Harry: il CESNUR è tacciato di aver riprodotto sul proprio sito web (www.cesnur.org) una quantità di documentazione sulla quale avevano lavorato rispettivamente Tilman Hausherr (Germania) e Mickael Tussier (Francia) [vedi qui], liquidati sommariamente dall'organizzazione nelle pagine che precedono il materiale come anonimi "attivisti anti-sètte", per i quali non ha ritenuto opportuno spendere una parola di ringraziamento, o farne il nome, né tantomeno apportare un link agli spazi web dai quali ha acquisito il materiale. Considerate le recenti esternazioni dei legali del CESNUR a proposito di presunte violazioni di "diritti d'autore" per la ripresa e la traduzione in lingua inglese di un comunicato stampa del CESNUR da parte di terze persone - vedi CESNUR o CENSURA? - abbiamo pensato di redigere questa nota.
[**] A questo proposito, il voluminoso Rapport Parlamentaire sur les finances des sectes diffuso pochi giorni fa dalle autorità francesi (Giugno 1999, a cura di Jacques Guyard), sollecita nelle pagine introduttive il compimento di ulteriori indagini sull'esistenza di una rete occulta di intese e di collaborazione fra le organizzazioni di maggior rilievo finalizzata alla loro difesa, e viene fatto esplicito riferimento al CESNUR di Massimo Introvigne:
«La presenza di caratteristiche dominanti riscontrabili in diverse organizzazioni, solleva la questione dell'esistenza di una struttura "inter-settaria" che avrebbe il compito di assicurare la difesa e il coordinamento dei vari movimenti. Una quantità di esempi di collaborazione fra le sètte sono stati portati all'attenzione della Commissione, la quale, da parte sua, ha potuto osservare certe similitudini nella compilazione delle lettere indirizzate ad essa in risposta al questionario da lei inviato alle principali sètte. Inoltre, alcune organizzazioni giocano un ruolo manifesto nel dialogo fra le sètte. Da diversi anni, il Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR) - diretto da Massimo Introvigne - costituisce una piattaforma impiegata per la difesa del settarismo. Il CESNUR sembra essere collegato a una nuova associazione fondata nel 1996 sotto il nome di "Omnium des libertés individuelles et des valeurs associatives". In particolare, quest'ultima, proprio come il CESNUR, è stata l'istigatrice di una campagna di denigrazione del lavoro portato a compimento dalla precedente Commissione d'Inchiesta.»
Per approfondire, vedi in lingua italiana e inglese "CESNUR - Pagina Critica", a cura del Dott. Miguel Martinez (l'ampia raccolta di documenti che l'organizzazione ha recentemente cercato di sopprimere in toto per presunte violazioni di copyright e della privacy di Massimo Introvigne, vedi: CESNUR o CENSURA?).
[***] Questa osservazione, che verrà ripresa più avanti nel corso del documento, appare di estremo interesse in relazione al processo in corso da tredici anni a Milano, in Italia, con imputata la multinazionale Scientology, la quale ha subito una doppia condanna in appello per "associazione per delinquere", sentenze successivamente annullate con rinvio a giudizio dalla Corte di Cassazione per "vizi procedurali" connessi alla natura religiosa dell'organizzazione. Per approfondire, vedi la sezione che abbiamo dedicato al processo.