13) Il PROBLEMA MEDICO LEGALE

 

L'imputabilità per tossicomani e alcolisti

Accenno brevemente alle problematiche medico-legali, che nascono quando un soggetto compie un comportamento-reato sotto l'influsso di alcol o di una droga (come, ad esempio, un incidente stradale determinato dalla guida in stato di ebrezza).

Il rapporto alcol-imputabilità è regolato dall'art. 95 C.P., che, rimandando ai precedenti 91 C.P. (ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) e 92 C.P. (ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata) indica che "le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti).

L'art. 95 C.P. invece è relativo alla "cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti": afferma che "per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89". Gli articoli riguardano, il primo il vizio totale di mente: "Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato da escludere la capacità di intendere e di volere", il secondo il vizio parziale: "Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita".

Quindi - come sottolinea Introna in un commento a sentenze relative al problema in questione (nota 1)- esiste una differenza sostanziale tra il termine "tossicodipendenza" (e alcoldipendenza) che fa parte del corrente uso clinico ed il termine "intossicazione cronica da sostanze stupefacenti (e da alcool)" ai sensi dell'art. 95 C.P.

Se infatti non vi è dubbio alcuno sul fatto che chi fa uso di sostanze stupefacenti e abusa di alcol possa, a buon diritto, considerarsi malato, la sua imputabilità sarà diminuita, o del tutto abolita, soltanto se la sua infermità avrà effetto nell'escludere (art. 88 C.P.) o nello scemare grandemente (art. 89 C.P.) la capacità di intendere e di volere.

Anche la tipologia del reato e la modalità di commissione assumono rilievo ai fini di tale valutazione.

La letteratura psichiatrico-forense è concorde nel ritenere lo stato di cronica intossicazione come uno stato di maggiore gravità nel quale sono presenti alterazioni organiche. Una condizione clinica distinta quindi dal semplice abuso. Va ricordata a riguardo la condizione prevista dall'art. 94 C.P., che recita: "Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata... E' da considerare ubriaco abituale chi è dedito all'uso di sostanze alcooliche ed in frequente stato di ubriachezza. L'aggravamento di pena ... si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze".

In definitiva va considerata una gradazione, senza la quale si correrebbe il rischio di far discendere sempre e comunque, in presenza di elementi psicopatologici, l'esistenza di un vizio di mente.

Quindi in una prospettiva psichiatrico-forense vanno considerati "intossicati cronici" da alcol e/o stupefacenti non certo tutti i soggetti dediti all'abuso, ma solo quelli che, al momento in cui è stato commesso il reato, avevano abolita o grandemente scemata la capacità di intendere e di volere.

 

Ammettiamo - per ipotesi- di trovarci di fronte, al momento del fatto, ad una condizione di intossicazione cronica; si porrebbe in concreto la previsione dell'articolo 95 C.P., che rimanda agli articoli 88 e 89, vale a dire a quelli relativi al vizio totale o parziale di mente. Ciò non equivale, però, ad affermare che un intossicato cronico da sostanze stupefacenti e/o da alcool ricada automaticamente in queste due previsioni, ma solo ad affermare che l'intossicazione cronica assume una valenza di infermità, che può o non può agire sullo stato di mente.

L'azione sullo stato di mente si esplica con la esclusione o la grande riduzione della capacità di intendere o di quella di volere.

La capacità di intendere corrisponde alla idoneità psichica a comprendere ed a valutare le proprie azioni ed omissioni. Si tratta di un intendere che non deve essere "conoscenza" della norma, ma idoneità a sapere valutare il disvalore sociale delle proprie azioni. La capacità di volere corrisponde alla libertà psichica di criterio selettivo tra due o più azioni ugualmente attuabili; in altre parole anche alla capacità di "non" volere, di libertà di scelta e di autodeterminazione. La capacità di intendere e di volere riguarda in sostanza le attitudini psichiche dell'individuo considerato normale a conoscere i motivi delle proprie azioni, a sottopore i propri atti al vaglio critico, a prevederne le conseguenze, a scegliere una linea di condotta, a comprendere il divieto sociale e a conformarvisi.

 

Il consenso alla cura

Un altro problema legale è costituito dal consenso alle cure per alcolisti e tossicomani. La normativa vigente impedisce la disintossicazione senza il consenso. La ratio è di evitare che un tossicomane non motivato all'interruzione dell'assunzione possa, dopo la disintossicazione, procurarsi un'overdose con la dose cui era abituato. In genere non hanno molto significato provvedimenti coercitivi.

La Legge 833/1978 peraltro prevede trattamenti sanitari obbligatori di fronte ad "alterazioni psichiche" e rifiuto della cura; possono rientrarvi vari disturbi "concomitanti" all'assunzione di alcol e sostanze come l'eccitamento, la confusione.

 

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(nota 1) In Rivista Italiana di Medicina Legale. 69/1981)

 

 

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